26 giugno 2013
Ritardi nel processo? Lo strumentale rispetto delle forme processuali
Parte dell’avvocatura sembra molto concentrata sul rispetto delle “forme” e poco sul “contenuto e fondamento” del processo, pare più appassionata al rispetto dei termini, delle decadenze, più incline ad una vacua difesa di posizione ad oltranza, all’appesantimento del processo con eccezioni, deduzioni, repliche al contraddittorio, quasi come se vi fosse una fatale attrazione alla farraginosità della procedura, alla dilatazione dei tempi.
Che la “forma mentis” diffusa in buona parte dell’avvocatura italiana sia questa è provato dalle innumerevoli sentenze della Cassazione in materia di Arbitrato, originate da ricorsi per presunte violazioni del principio del contraddittorio, impugnazioni tutte volte ad imbrigliare l’Arbitro o il Collegio Arbitrale all’osservanza esclusiva delle norme del Codice di Procedura Civile.
Una sentenza per tutte: la n. 3917/2011 della Cassazione Civile Sez. I , confermativa del principio, già espresso nelle Sentenze 5274/2007, n. 19949/2007, 23670/2006, per cui “Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all’osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell’incarico arbitrale”
Nella sentenza si ribadisce addirittura che gli arbitri sono“…..liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo ritenuto più opportuno….”, quando le parti non fanno alcun cenno alla determinazione delle regole processuali da adottare; ma c’è di più, la Corte respinge la presunta violazione del principio del contraddittorio anzi la Corte afferma, in riferimento al caso sottopostole, che “ la regolarità della dialettica processuale, resa palese dalla concreta possibilità concessa agli intimati di spiegare la propria adeguata difesa in relazione alle iniziative di controparte pur dopo la chiusura dell’istruttoria, non esigeva ulteriori differimenti, neppure per replicare al deposito di produzione eseguita oltre il termine all’uopo fissato dagli arbitri, la cui violazione non comporterebbe comunque ex se violazione del contraddittorio, se avvenuta, come risulta in atti, prima dell’udienza di discussione”.
Ma vi è di più; diverse sentenze pare che possano consentire di affermare che il principio del contraddittorio non costituisca un vizio del procedimento in senso proprio, dal momento che l’importante è che il contraddittorio sia rispettato in concreto, al di là delle forme del processo.
E’ troppo ritenere che il ruolo dell’avvocatura, in questa pagina nera della giustizia italiana, possa contribuire in modo fattivo alla riduzione dei tempi della giustizia, sia favorendo il ricorso alla giustizia alternativa, sia favorendo la concentrazione del processo, tramite un uso non strumentale e dilatorio della procedura?
Cosa sostengo dunque? Che il ricorso alla denigrata ,quanto sospettata, “giustizia alternativa” sia un ottima risorsa per lo snellimento della gestione della Giustizia.
Accedere alla giustizia alternativa è però anche un fatto culturale, che richiede l’acquisizione di “fattori formativi” a cui l’avvocatura deve essere sensibilizzata e ai quali non può e non deve rinunciare.
L’inserimento di clausole compromissorie nei contratti o di compromessi che evitino il ricorso alla giustizia ordinaria non deve essere considerata dall’avvocatura un “quid minus”.
Siamo noi avvocati che dobbiamo “convincere” le Aziende che la ” giustizia alternativa” non è subordinata alla “giustizia ordinaria” o “amministrata dal giudice togato”.
Le parti, se adeguatamente assistite e difese al raggiungimento dello scopo, possono raggiungere, nella piena libertà delle forme processuali, la soddisfazione della loro richiesta di “giustizia”, in ottemperanza ai principi di cui al combinato disposto di cui agli artt. 2,3,24 e 111 Costituzione.
Scritto il 27-6-2013 alle ore 13:36
concordo con le osservazioni dell’avv. Romolotti e aggiungo che con l’istituzione del Tribunale delle Imprese e con l’introduzione (alquanto discutibile) della competenza esclusiva di Milano, Roma e Napoli per le cause in cui sia parte una società straniera, si favorisce certamente lo sviluppo dell’alternativa arbitrale anche nell’interesse di imprese e professionisti del territorio. Certamente però gli arbitrati dovranno essere gestiti da soggetti altamente qualificati
Scritto il 28-6-2013 alle ore 17:57
Sopportate il mio sfogo, che ritengo pertinente all’interessante commento: atto di citazione avanti il Tribunale; costituzione (nei termini in cancelleria) di un’attenta Collega che eccepisce la nullità della vocatio per avere il sottoscritto usato la formula dell’avviso a costituirsi in giudizio nei termini e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. pena le decadenze previste dalla legge processuale, senza menzionare gli artt. 38 e 167 del codice di rito. Eccezione accolta e conseguente rinnovo della citazione: cui prodest?
Scritto il 2-7-2013 alle ore 11:48
Da diverso tempo a questa parte si assiste a sistematici e reiterati tentativi di eliminare le “regole del gioco”, a vantaggio di una pretesa tutela della “sostanza degli interessi”. Di solito, le istanze in tal senso provengono da una parte (abbastanza corposa, purtroppo) dell’Avvocatura che, per così dire, non è molto ferrata nella conoscenza delle regole del processo e che – ignorando gli insegnamenti dei più grandi processualisti – considera molto più semplice e comodo annullare le regole, piuttosto che apprenderle, comprenderne la ratio e cercare di applicarle puntualmente. Permettetemi di dissentire: le norme processuali non sono degli inutili orpelli, ma sono poste a tutela dei diritti sostanziali in nome dei quali le si vorrebbe cancellare.
Scritto il 2-7-2013 alle ore 12:57
In realtà, non esistono “gli avvocati”, questa è una superstizione introdotta negli anni novanta per giustificare la crisi della giustizia o il malcostume giudiziario. In ogni causa c’è l’avvocato il cui cliente ha interesse a sostenere la validità di qualunque cosa, quello che ha interesse in mancanza di meglio ad appigliarsi a formalismi vuoti, quello che vorrebbe la causa sommariamente decisa ieri, quello il cui interesse è guadagnare tempo. Nessuno dei due fa altro che il proprio lavoro, nessuno dei due ha un’influenza diretta sugli strumenti che gli mettono a disposizione legislatore e giudice.
Scritto il 5-7-2013 alle ore 11:01
Il rispetto delle regole processuali garantisce il buon andamento della p.a. parimenti a quanto prevedono le norne in tema di procedimento amministrativo. Questo in teoria…mentre nella pratica si è trasfornato in un formidabile strumento per osteggiare le parti avverse. Complice i tempi biblici della giustizia. Concordo quindi con l importanza delke regole ma solo a patto che la risposta delka giustizia sia celere…ciò proprio per evitarne un uso improprio…si pensi in particolare al processo penale
Scritto il 5-7-2013 alle ore 13:41
La giustizia “alternativa” rappresenta un modus per definire celermente le controversie. Se la risposta della giustizia fosse rapida non ce ne sarebbe bisogno. Appesantire con troppe regole e cavilli giuridici l arbitrato sarebbe quindi una contraddizione logica
Scritto il 5-7-2013 alle ore 14:05
Tentato di commentare e rispondere, con un taglio elegante ed alto di approfondimento sul significato di norma, norma sostanziale e norma processuale: tutte forme purissime in cui si sostanzia il diritto! Sul significato del processo, sempre più spesso ignorato! Viepiù vituperato! Sulle cause istituzionali ed organizzative,ormai ataviche, e, se si vuole anche culturali, della lentezza dei processi: tutte imputabili allo Stato e non certo agli “avvocati”! Stanco tuttavia di parlare sempre delle stesse cose: come abbaiare alla luna. Alla fine ho deciso, di la da tutto, di rivolgere,all’autore della nota M. Romolotti,una domanda. Ma lei sa che per introdurre un arbitrato avanti la Camera Arbitrale degli Appalti di Roma è richiesto un preliminare versamento minimo di € 25.000.00, a pena di improcedibilità della domanda! Anche se l’oggetto sia di € 5.000,00 o più o meno? E sa che dirimere in arbitrato una semplicissima controversia su di un preliminare di vendita di un immobile, promesso -da una impresa ad un privato: le imprese ormai mettono sempre la clausola compromissoria nei preliminari proprio per sottrarsi alle cause-, del valore di € 150.000,00 costa € 60.000,00 solo il lodo; a parte gli avvocati e le tasse! Lei sa che recuperare un credito professionale verso una PA, di appena € 8.000.00, a causa della clausola arbitrale, che impedisce di ricorrere al ben più economico e rapido rimedio del Decreto Ingiuntivo, il creditore deve valutare di anticipare € 10.000,00, almeno per avviare la procedura arbitrale. E chiedo ancora se sa quanto si è speso,inutilmente,da parte della collettività per inutilmente passare dalle forche caudine della c.d. “mediazione obbligatoria” che, alla prova dei fatti, è servita solo a rallentare ulteriormente ed aggravare il costo del processo, senza frutto! Mediazione oggi ripristinata, per decreto, perchè “giustamente” qualcuno del governo tiene famiglia,e, partecipando direttamente all’incasso di questa “tassa”, non poteva certo aspettare i tempi, anch’essi lunghi, del normale iter di legge! Tassa perchè se obbligatoria è tassa è!!!! Chiudo esprimendo il mio rammarico su questa vana e incorretta vulgata polemica contro gli avvocati, a cui si vorrebbero addossare colpe che non hanno e che non è consentito addossare: la crisi del processo e della giustizia, per chi la vive tutti i giorni sulla propria pelle, è nel sistema, nei giudici e nell’incapacità dei nostri governanti di porvi rimedio: dove rimedio non è nè riforma-sconquasso del codice di rito, nè introduzioni di remore al libero e gratuito ricorso del cittadino alla “legge”,costituzionalmente garantito, nè introduzioni di rimedi “privati” più o meno alternativi ma obbligatori e dai costi usurari e talora persino estortivi: che è negazione di legge e di giustizia!
Scritto il 5-7-2013 alle ore 14:32
Purtroppo delle deficnze della giustizia non ne fanno le spese i giudici o meglio i politici (che percepiscono sempre e comunque il proprio stipendio….) ma proprio gli Avvocati che “in prima linea” vengono erroneamente colpevolizzati . Nei fatti l avvocatura ha quindi perso credibilita e fiducia da parte dell opinione pubblica… Per questo credo che sia opportuna una reazione costruttiva…
Scritto il 6-7-2013 alle ore 16:48
ritengo molto pertinente l’esempio del collega Ranzani sulla vacuità dell’eccezione formale volta a giustificare un rinvio della causa.
Scritto il 6-7-2013 alle ore 16:49
Un’avvocato dovrebbe evitare di farsi influenzare non solo dal proprio tornaconto personale, ma anche dai propri pregiudizi ideologici, dalle proprie specializzazioni o dai propri interessi intellettuali. Gli appassionati di arbitrato invece di fare retorica dovrebbero tenere presente che esiste uno scenario in cui una clausola arbitrale NON conviene al proprio cliente per ogni scenario in cui invece gli conviene. E che in tale ultimo caso probabilmente non conviene alla controparte, perché gli interessi delle parti in una possibile lite non sono necessariamente convergenti.
Scritto il 7-7-2013 alle ore 20:31
Come puó pretendersi obiettivitá quando si chiede ” all’oste se è buono il vino” ?!
Scritto il 7-7-2013 alle ore 20:48
Illuminante e purtroppo veritiero l’intervento dell’Avv. G. Gioia